Transito Doganale Sanitario
L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere effettuati esclusivamente dagli enti e dalle imprese autorizzati alla coltivazione delle piante, alla produzione alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché all'impiego delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di sperimentazione.
Tanto sulla matrice quanto sulla figlia della bolletta di cauzione la dogana emittente deve indicare la data e il numero del permesso di transito.
Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2, e' tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternita' mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al Servizio sanitario nazionale, valida anche per i familiari a carico. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. L'importazione, il transito e l'esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di chi è munito dell'autorizzazione di cui al comma 1, sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dal Ministro della sanità in conformità delle convenzioni internazionali e delle disposizioni di cui al titolo V del presente testo unico.E 111 per la copertura delle eventuali spese di assistenza da parte del Servizio Sanitario norvegese.
L'importatore deve presentare al più presto alla dogana destinataria il permesso di importazione, insieme con la dichiarazione doganale, provvedendo in pari tempo, ove si debba procedere al prelevamento di campioni, a richiedere l'intervento del comando della Guardia di finanza. Ministro della sanità, a Paese diverso da quello risultante dal permesso di esportazione e da quello di transito.Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 é tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico.
Durante il transito è vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare gli involucri contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope salvo che per finalità doganali o di polizia. Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanità.Servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero.
Per ottenere il permesso di transito l'operatore è tenuto a presentare domanda al Ministero della sanità secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro.Stati membri dell'Unione europea; f) assicurare il necessario coordinamento degli istituti previsti nel decreto legislativo con analoghi istituti previsti dalla presente legge e dal suo regolamento d'attuazione; g) prevedere ogni disposizione necessaria alla concreta attuazione del decreto legislativo, nonché le norme di coordinamento con tutte le altre norme statali ed eventualmente norme di carattere transitorio.
Il transito è ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria. Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento per le politiche e i programmi inerenti il trattamento delle dipendenze indicate nel comma 1 su tutto il territorio nazionale, con parere obbligatorio del Consiglio sanitario nazionale. Tale funzione, finora appannaggio esclusivo dei Sert, sarà delegata alle comunità terapeutiche che rispondono a particolari requisiti di eccellenza stabiliti dal servizio sanitario nazionale nell’ambito di un apposito accreditamento istituzionale. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di transito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ne dà tempestivamente avviso alle dogane di entrata e uscita.La dogana di entrata, ricevuto l'avviso e ritirato il permesso di transito, procede all'inoltro della merce alla dogana di uscita, emettendo a scorta della merce stessa, bolletta di cauzione estera dichiarata alla cui figlia allega il permesso di transito.
Il registro di cui al comma 3 è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione.
In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente. L'invio delle specialità medicinali di cui al comma 4 è subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilità. Procedure di transito ed esportazione solo per via telematicaDal 1° gennaio 2007 le procedure di transito e di esportazione, abbinate al transito nelle dogane, si effettuano solo per via telematica.